No, non ci interessa la vostra prova costume, tranquilli.
Vogliamo solo ricordare di prestare sempre attenzione al peso complessivo del vostro mezzo prima di mettervi in viaggio, perché il rischio di incorrere in sanzioni è sempre in agguato.
L’articolo 167 del Codice della Strada dice che i veicoli a motore ed i rimorchi, anche immatricolati all’estero, non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa.
Aiutatevi con questa tabella:
Peso arrotondato ai 100 Kg superiori |
Sanzione minima | Sanzione massima | Detrazione punti patente |
Cosa fare
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Peso max da carta circolazione | 3500Kg | ||||
Supero < 5% | 3700Kg | – | – | – | Si può proseguire normalmente |
Supero < 10% | 3900Kg | 39€ | 159€ | 1 punto | Si può proseguire normalmente |
Supero < 20% | 4200Kg | 80€ | 318€ | 2 punti | Ridurre il peso per proseguire |
Supero < 30% | 4600Kg | 159€ | 639€ | 3 punti | Ridurre il peso per proseguire |
Supero >= 30% | Oltre | 398€ | 1596€ | 3 punti | Ridurre il peso per proseguire |
Le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L’intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l’indennizzo di cui all’art. 10, comma 10, commisurato all’eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all’art. 62.